A cura di Valeria Tossichetti e Mariagrazia Giachin
Questo contributo presenta le novità che riguardano sia la Riforma Cartabia che la recente sentenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento al diritto dei single a richiedere l’adozione internazionale, con accenni alle recenti prassi operative della costruzione giurisprudenziale dell’“adozione mite”-
Accenni sull’evoluzione della giurisprudenza relativamente al tema dell’adozione
L’adozione è stata disciplinata in Italia dal Codice Civile del 1942 (come istituto prevalentemente patrimoniale). Con la legge 5 giugno 1967 n. 431 viene introdotta la cosiddetta “adozione speciale”, che segna il passaggio a un modello centrato sul favor minoris, ponendo al centro la protezione e il benessere del minore. L’adozione diventa una forma di tutela dei minori privi dell’assistenza da parte di genitori e parenti tenuti a provvedervi. Il minore viene riconosciuto come soggetto portatore di bisogni e diritti fondamentali e dovere dell’ordinamento è quello di tutelarlo. Viene riconosciuto il diritto del minore senza famiglia ad averne una nuova, ribaltando la precedente finalità dell’istituto: l’adozione è a tutela del bambino e non più dell’adulto senza discendenza.
La legge del 1967 diviene oggetto di numerose critiche – anche perché non regolamentava in alcun modo le adozioni internazionali – e ben presto viene sostituita da quella che tutt’oggi è in vigore: il 4 maggio 1983 viene approvata la Legge n. 184 su Affido e Adozione, parzialmente modificata nel 2001 con la Legge 149. Alcune novità “indirette” vengono introdotte dalla Riforma Cartabia. In particolare nell’art. 5 bis dove si regolano la disciplina dei presupposti, delle modalità e dei tempi dell’affidamento del minore al Servizio Sociale.
Le diverse forme dell’adozione/affido nella situazione attuale
Adozione Internazionale
La sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto per le persone singole di adottare minori stranieri, aprendo la strada a questa possibilità per single, divorziati o separati[1].
Le coppie di fatto, non essendo unite in matrimonio, non possono adottare in quanto coppia. Tuttavia, uno dei due partner può presentare domanda come single.
I single che adottano beneficiano delle tutele lavorative (congedi, permessi) previste per le coppie adottive.
Adozione Nazionale
Rimane prevalentemente riservata alle coppie sposate da almeno tre anni (o che abbiano convissuto per tale periodo, documentandolo). Si applica a minori presenti sul territorio italiano dichiarati in stato di abbandono.
L’adozione in casi particolari (artt. 44-57 L. 184/83): è una forma speciale di adozione applicabile a minori non in stato di abbandono, ma che necessitano di protezione, consentendo il mantenimento dei legami con la famiglia d’origine. Viene consentita a single e coppie di fatto in situazioni specifiche: orfani, minori con disabilità, in situazioni familiari non tutelanti, o quando non sia possibile un affidamento preadottivo.
Sempre all’interno dell’Adozione Nazionale la cosiddetta “adozione mite” è una costruzione giurisprudenziale applicativa dell’art. 44, lett. d), L. 184/1983. Si tratta di un istituto presente da tempo nella legislazione, che appare particolarmente valorizzato in seguito al recente richiamo della Corte Europea [2].
Quest’ultimo sembra aver sollecitato maggiormente il ricorso a questa prassi nelle situazioni sopra descritte. In risposta agli orientamenti della Corte EDU (e in sintonia con le sentenze della Corte Costituzionale italiana, come la n. 79/2022 e n. 183/2023), l’adozione mite si è consolidata come adozione in casi particolari (art. 44 lett. d) della legge 184/1983). Questo modello consente di creare un legame familiare solido senza interrompere i rapporti con la famiglia d’origine. Le criticità sono rappresentate dalle problematiche che potrebbero verificarsi nel momento della chiusura del fascicolo da parte del Tribunale, con il mantenimento senza un termine temporale dell’obbligo per la famiglia adottiva di mantenere i rapporti con la famiglia biologica. Nel caso in cui dovessero subentrare, nel tempo, difficoltà di rapporti tra le due famiglie, non è assolutamente semplice la loro gestione da parte dei Servizi Sanitari e Sociali, in assenza di un mandato che ne definisca la cornice giuridica.
Affidamento Familiare
Affido familiare ed etero familiare
Single e conviventi di fatto possono diventare affidatari, offrendo un’accoglienza temporanea (in passato anche a tempo indeterminato, il così detto “sine die”) a minori con famiglie in difficoltà. Il tempo indeterminato è una procedura fortemente limitata dall’attuale normativa, che prevede tempi circoscritti e precisi, proprio per scongiurare situazioni normativamente non definite di accoglienza del minore.
Affido a rischio giuridico
L’affido a rischio giuridico, disciplinato nel contesto della Legge 28 marzo 2001, n. 149 è una forma di affidamento familiare per minori allontanati da contesti fortemente inidonei, dove è presente il rischio di un mancato recupero delle gravemente carenti/pregiudizievoli risorse genitoriali, senza che sia stato emesso un procedimento di adottabilità. Consente al minore di essere collocato presso una famiglia già dichiarata idonea all’adozione, con la possibilità che l’affido si trasformi in affido preadottivo, come pure che il minore possa tornare nella propria famiglia d’origine se le condizioni di pregiudizio vengono risolte.
Riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha introdotto un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione e garantire una maggiore specializzazione dei giudici. Ovvero prevede che una sola struttura procedimentale (Titolo IV-bis) sostituisca le diverse forme precedenti. Tuttavia sono in atto proroghe: l’attuale rimanda all’ottobre 2026 l’applicazione dell’unica struttura, anche per motivi economico/strutturali.
L’art. 473 bis cpc introduce il rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare, ad esclusione di alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e di protezione internazionale che rimangono prerogativa del Tribunale per i Minorenni.
L’art. 473-bis c.p.c. funge da “cornice” processuale per i procedimenti di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale che spesso precedono o si intrecciano con le situazioni di crisi che portano all’adozione nazionale. La Riforma Cartabia non modifica in modo strutturale l’impianto dell’adozione, ma incide soprattutto sul procedimento e sull’affidamento ai servizi.
Tale riforma ha infatti introdotto l’art. 5-bis nella L. 184/1983 (in vigore dal 28/02/2023), disciplinando in modo organico l’affidamento del minore al Servizio Sociale. La norma definisce presupposti (stato di pregiudizio), modalità, tempi e contenuti obbligatori del provvedimento, tra cui la durata massima, il collocamento del minore e i compiti specifici delegati.
Principali specifiche introdotte:
- Il minore può essere affidato al servizio sociale solo quando si trovi in una condizione di pregiudizio che richieda l’intervento di sostegno e vigilanza, fatte salve le situazioni d’urgenza (che comunque vanno convalidate).
- Nel contenuto del Provvedimento iI Giudice deve specificare:
- il soggetto presso cui il minore è collocato;
- gli atti delegati al Servizio Sociale e quelli riservati ai genitori (art. 4, comma 3 L. 184/83);
- i compiti specifici dei Servizi coinvolti;
- la durata dell’affidamento, che non può superare i 24 mesi. La periodicità del monitoraggio obbligatoria (non superiore a 6 mesi) con cui il servizio sociale deve riferire al giudice l’andamento del progetto;
- il ruolo del Curatore: L’art. 5-bis coordina l’affidamento con il ruolo del curatore speciale del minore.
La riforma mira a evitare affidamenti generici o a tempo indeterminato[3], circoscrivendo i poteri dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari e valorizzando il contraddittorio.
Questi ultimi due elementi rendono più complesso il lavoro dei Servizi, ma spesso limitano anche l’iniziativa dei Giudici nell’optare per un affido e ancor più per un affido a rischio giuridico, qualora se ne presentino le condizioni.
La Riforma Cartabia si fonda sul diritto del genitore naturale di potersi “difendere”, utilizzando legali e/o periti di parte: essa infatti, incide sul principio del contraddittorio, sancito dall’art. 101 c.p.c., che impone al giudice di stimolare il dibattito sulle questioni rilevate d’ufficio per evitare decisioni improprie. La Riforma mira all’efficienza, ma nella prassi applicativa si registra una tensione tra esigenze di celerità e piena esplicazione del contraddittorio, con tempi estremamente ridotti, con compiti specifici e dettagliati ai Servizi, sempre più in difficoltà e nati con altre finalità (la protezione, la tutela, la cura e il sostegno del minore).
Criticità emerse nella pratica clinica
La riforma Cartabia parte dal principio del “Giusto Processo”. L’introduzione di un modello maggiormente garantista comporta un ampliamento del ruolo difensivo dei genitori e dei loro consulenti, con una crescente richiesta di valutazioni tecniche e di interlocuzioni processuali.
I Giudici del Tribunale Ordinario, storicamente orientati alla regolazione dei conflitti genitoriali e dei tempi di frequentazione, si trovano oggi ad affrontare anche questioni attinenti alla protezione e alla sicurezza del minore, ambiti che richiedono competenze interdisciplinari e una stretta integrazione con i servizi territoriali.
Analogamente l’intervento degli psicologi e degli psicoterapeuti può subire una ridefinizione funzionale, passando da una prospettiva prevalentemente clinica a una dimensione maggiormente orientata alla produzione di elementi utili al giudizio. Si può determinare un conflitto tra la finalità terapeutica dell’intervento e le esigenze processuali, soprattutto quando l’attenzione si concentra su aspetti organizzativi o regolativi (quali, ad es. tempi e modalità di frequentazione), rispetto alla più ampia valutazione dei fattori che inducono il benessere psico-relazionale del minore.
Le Strutture Sanitarie, come i Consultori Familiari, istituzionalmente deputate alla presa in carico clinica e al sostegno della famiglia non hanno, per missione, la funzione di gestire il contraddittorio, funzione propria invece del processo e delle consulenze tecniche d’ufficio. L’aumento delle richieste di incontri valutativi, di relazioni e chiarimenti, incide inevitabilmente sull’organizzazione del lavoro dei servizi, con possibili ricadute sulla continuità e sulla qualità degli interventi clinici.
In un contesto di risorse economiche e professionali limitate, si osserva, inoltre, che ai servizi territoriali viene talvolta richiesto un livello di approfondimento valutativo che si avvicina a quello tipico delle consulenze tecniche d’ufficio (CTU).
Il modello fin qui descritto rischia di sminuire il focus sul minore in favore di una accentuata rilevanza del diritto del genitore.
Si evidenzia la tendenza ad una riduzione dei decreti in favore di affidi etero familiari. Tale andamento potrebbe essere correlato alle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia, che hanno reso più articolato il procedimento volto a qualificare l’urgenza di un allontanamento e appare favorita la scelta del collocamento presso strutture accreditate. Parallelamente, infatti, sembra registrarsi una preferenza per il collocamento presso strutture riconosciute, in particolare Comunità Educative, soluzione che, dal punto di vista processuale, appare meno esposta a contestazioni da parte delle famiglie d’origine e dei rispettivi difensori o consulenti, anche in ragione della percezione di maggiore neutralità affettiva rispetto all’affidamento etero familiare.
Resta centrale il rischio di uno sbilanciamento tra la tutela del minore e la valorizzazione delle garanzie difensive dell’adulto, equilibrio che costituisce la sfida principale del sistema dopo la riforma.
Note
[1]La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato contro una norma che, fino ad oggi, precludeva ai single l’adozione internazionale di minori in stato di abbandono. La sentenza 33/2025, dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/83, nella parte in cui vietava questa possibilità. I giudici costituzionali hanno ritenuto il divieto “sproporzionato” e “irragionevole”, in contrasto con gli articoli 2 e 117 (in relazione all’articolo 8 della CEDU) della Costituzione. Secondo la Consulta, il divieto sacrificava eccessivamente l’interesse del single a diventare genitore, un interesse che, pur non essendo un diritto assoluto, rientra nella sfera dell’autodeterminazione personale. La sentenza non rende l’adozione automatica: spetta comunque al Giudice e ai Servizi accertare l’idoneità affettiva e la capacità del singolo adottante nell’interesse prioritario del minore.
[2] La così detta “adozione mite” è un istituto giurisprudenziale alternativo all’adozione legittimante o adozione piena e viene definita anche “adozione aperta” cioè evita che si rescindano i legami con la famiglia di origine. Si applica innanzitutto quando c’è stato un legame significativo pregresso con il bambino – ad es., è presente un legame con la famiglia affidataria profondo e duraturo nel tempo – e quando l’abbandono dello stesso non è stato totale, ma, al contempo in qualche modo, è stata definita una documentata impossibilità nel tempo di prendersi cura del figlio. L’ istituto si chiama di garanzia perché aggiunge alla garanzia del minore di vivere stabilmente in una famiglia in grado di accudirlo e di educarlo, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine alla quale rimarrà legato anche rispetto ai diritti patrimoniali (potrà rientrare nell’asse ereditario sia della famiglia biologica che della famiglia adottante).
[3] Principali novità e articoli della Riforma Cartabia sull’adozione:
· Ascolto del minore (art. 473-bis.4 c.p.c.): vi è l’obbligo di ascolto del minore che ha compiuto 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, garantendo che le sue opinioni siano prese in considerazione.
· Affidamento ai servizi sociali (Art. 5-bis Legge 184/1983, aggiornato): disciplina l’affidamento, stabilendo la durata massima (24 mesi) e l’obbligo di dettagliare i compiti dei servizi sociali e dei genitori.
· Procedura urgente (art. 403 c.c. modificato): introduce rigorosi controlli giudiziari sugli allontanamenti, con convalida obbligatoria da parte del Tribunale per i minorenni entro 48 ore dal ricorso del PM, garantendo il contraddittorio.
· Adozione in casi particolari (art. 44 Legge 184/1983): confermata per situazioni specifiche (parentela fino al 6° grado, disabilità, orfani) con il consenso dell’adottando dai 14 anni.
· Procedimento unificato (art. 473-bis.17-51 c.p.c.): i procedimenti di famiglia, inclusi quelli di adozione e affidamento, seguono ora un rito più celere, nella prospettiva futura di una maggiore specializzazione del giudice.